Appalti: obbligo di gara per l’80% del valore dei contratti
05/09/2017
Pubblicato da Redazione
La sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 27 luglio, n.3703, riveste una notevole importanza per gli appalti pubblici. Ribaltando la pronuncia del TAR Veneto, i Giudici di Palazzo Spada dichiara immediatamente operante l'art. 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in forza del quale i concessionari pubblici e privati devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro. La sentenza opera una vera e propria inversione a U rispetto al precedente grado di giudizio: il TAR, declinando la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, aveva stabilito che la disposizione non sarebbe stata applicabile prima del termine di adeguamento (24 mesi) previsto dallo stesso articolo 177, liberando la società appaltante (A4 Holding SpA) dall’obbligo di procedure ad evidenza pubblica, “sia perché non può essere definita come organismo di diritto pubblico (…) sia per la mancanza di una norma che la obblighi allo svolgimento di tali procedure in quanto titolare di una concessione autostradale”. Secondo il TAR del Veneto, il termine di 24 mesi sarebbe stato da intendere come iniziale, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che la formulazione della norma (“le concessioni già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice”) vada interpretata in senso più restrittivo: l'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica “è immediatamente operativo e il termine di 24 mesi è soltanto un termine finale, entro (…) il quale deve essere raggiunta l'aliquota minima dell'80% di contratti affidati mediante gara”. Tale interpretazione si basa sul principio della par condicio tra concessionari. Pertanto, la "finestra" di 24 mesi riservata ai vecchi concessionari “riguarda non l'obbligo di gara in quanto tale, ma il rispetto del tetto dell'80%”. Pertanto, la verifica dell'Anac sull'osservanza di tale obbligo avverrà ai sensi del comma 3 dell'art.177 del codice ossia a partire dal 19 aprile 2018 e sulla base delle linee guida.
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