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Le categorie superspecialistiche diventano 15: ecco le novità

15/01/2017

Pubblicato da Redazione

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Con decorrenza 19 gennaio 2017, entrano in vigore le nuove regole sulle opere ad alto contenuto tecnologico o di complessità tale da richiedere elevati livelli di specializzazione. Da pubblicazione del  DM 148/2016, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), aumenta da 13 a 15 le categorie, su cui si applicherà la stretta sull’avvalimento e sul subappalto. Per le opere superspecialistiche è infatti vietato l’avvalimento, quando essere superano il 10% dell’importo del contratto, e non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere.
 
L’elenco delle nuove categorie superspecialistiche:
OG 11 Impianti tecnologici;
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B barriere paramassi, fermaneve e simili NOVITA’
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
OS 18-B Componenti per facciate continue;
OS 21 Opere strutturali speciali;
OS 25 Scavi archeologici;
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
OS 32 strutture in legno NOVITA’
 
Per ottenere la qualificazione in queste categorie sono necessari dei requisiti di specializzazione e formazione continua del personale tecnico. Gli effetti della nuova norma sul mercato degli appalti saranno monitorati per un anno. Si capirà così se sono necessarie correzioni o se le regole funzionano.
Per le strutture in legno diventa necessario possedere uno stabilimento per la produzione dei beni rientranti nella categoria. Inoltre, se l’importo delle opere in legno supera il 10% dell’appalto, la compagine appaltatrice è vincolata a organizzarsi secondo una specifica Associazione Temporanea di Imprese (ATI), considerando così in modo paritetico “imprese generali” e le imprese del settore “legno strutturale”. 

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